Super Ecobonus: ristrutturare a costo zero si può

Ristrutturazione-casa

Il cosiddetto Super Ecobonus stabilisce straordinarie agevolazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico degli edifici.

Il bonus, affiancato da un sismabonus per il consolidamento antisismico degli edifici, è stato introdotto dal Decreto Rilancio per sostenere la domanda interna e favorire il risparmio energetico. Prevedere una maxidetrazione del 110% delle spese per lavori su case non di lusso (classificazione catastale A1, A8 e A9) – massimo due unità immobiliari per persona fisica. La detrazione delle spese, che devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, viene ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Attenzione: la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né essere chiesta a rimborso.

Spese detraibili

Le spese detraibili riguardano 3 tipi di interventi principali:

1.Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
2. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
3. Interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

Per chi

Il Super Ecobonus si applica agli interventi effettuati da: condomìni; persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni; gli Istituti autonomi case popolari (IACP); cooperative di abitazione a proprietà indivisa; organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale; associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Massimali

Per gli interventi di isolamento termico il Super Ecobonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese variabile a seconda della tipologia immobiliare. 50.000 € è il limite per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari. Il massimale è di 40.000 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari. Il limite di spesa scende a 30.000 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da oltre otto unità immobiliari.

Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a: 20.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; 15.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 € per singola unità immobiliare.

È necessario che i lavori apportino un miglioramento di due classi energetiche dell’edificio. Se non possibile, in quanto l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, si richiede il conseguimento della classe energetica più alta. Il miglioramento va documentato con due Ape (attestazione di prestazione energetica) redatto uno prima dei lavori e il secondo al termine.

Opzioni sconto e cessione del credito

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese di recupero del patrimonio edilizio previsto dal TUIR, spese di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus, ma anche misure antisismiche rientranti nel sismabonus o interventi rientranti nel bonus facciate, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante possono optare:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Asseverazioni e congruità

Per ottenere il Superbonus e, eventualmente, esercitare le opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito, è necessario acquisire l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati e l’asseverazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), effettuerà controlli, sia documentali che attraverso sopralluoghi, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni. Per lo sconto in fattura o la cessione del credito il contribuente dovrà acquisire anche il visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti al diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF, e la documentazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.
Anche lavori accessori, come l’installazione di schermi solari, impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e la sostituzione degli infissi, l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici possono rientrare nel super ecobonus se compiuti insieme a una delle tre fattispecie di cui sopra.